Nel momento in cui si voglia procedere all’avvio di un’attività di commercio elettronico diretto o indiretto si deve in via preliminare procedere all’apertura della Partita IVA presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione del modello di inizio attività AA7 o AA9. Risulta necessario provvedere all’apertura della posizione sia presso il Registro Imprese che l’Inps mediante la Comunicazione Unica (c.d. ComUnica) entro 30 giorni dall’ inizio dell’attività.
Poiché il commercio elettronico è assimilato al commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni previste per la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione” ex D.Lgs. n. 114/1998 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 59/2010.
In base al disposto dell’art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010, è necessario provvedere, prima dell’avvio dell’attività, alla presentazione della Scia, (segnalazione di inizio attività ), al Comune nell’ambito del quale è stabilita la sede legale dell impresa, contenente l’indicazione del settore merceologico scelto e l’attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali.
Se si ha l intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e vendite intra ue di beni o servizi), è necessario iscriversi all’archivio Vies inviando all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio attività indicando il volume d’affari presunto. Tale scelta può essere fatta anche successivamente all’attribuzione della partita iva