L’imprenditore agricolo è il soggetto che, titolare di partita IVA, esercita attività legate alla coltivazione della terra, all’allevamento o alla selvicoltura.

Un’impresa agricola può essere individuale o societaria. Si possono creare, infatti, società di persone (snc, sas), società di capitali (srl, spa, sapa) ed ovviamente anche cooperative.

Le imprese agricole usufruiscono di alcune agevolazioni e benefici fiscali tra cui il regime Iva di esonero. Tre sono i regimi previsti per il settore agricolo ai fini IVA. E’ importante valutare quale tra essi sia il più adatto in base alle caratteristiche della produzione agricola, cercando di ottenere il minor carico fiscale possibile.

Regime Iva di esonero

Per aderire a questo regime speciale è necessario che il volume d’affari annuo sia non superiore a €. 7.000 e sia costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli.

L’imprenditore agricolo usufruisce dei seguenti vantaggi:

  • è esonerato da qualunque adempimento ai fini Iva ( ma tenuto, però, alla conseravzione e numerazione progressiva delle fatture acquisto, conservazione di autofatture e bolle doganali)
  • non è tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese (ma in caso di vendita dei prodotti al dettaglio o tramite e-commerce, deve iscriversi al registro delle Imprese nella sezione Speciale e la comunicazione al Comune dove ha luogo l’attività)
  • non è obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi, Iva e Irap.

Il regime speciale

Tale regime è previsto per gli imprenditori agricolo con volume d’affari annuo superiore a €. 7.000. Tale regime, disciplinato dall’articolo 34 del DPR n. 633/72, prevede la detrazione dell’Iva sulla base di percentuali di compensazione previste dalla legge per ogni categoria di prodotti agricoli. L’imprenditore emetterà fatture di vendita applicando le aliquote Iva ordinarie (4%, 10% e 22%), ma all’Amministrazione finanziaria verserà solo la differenza fra l’aliquota ordinaria e quella di compensazione, che quindi sarà più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria. Tale regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del DPR n. 633/72.

Il regime ordinario

Se l’imprenditore agricolo pensa di dover sostenere grossi investimenti iniziali, costi per l’acquisto di beni strumentali nel corso della sua attività o venderà di beni diversi da quelli indicati dalla tabella A, l’Iva dovuta sarà determinata sulla base della differenza tra l’Iva a debito derivante dalla cessione di beni o servizi e l’Iva a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali, inerenti tali cessioni. Se effettuerà tale scelta, resterà in questo regime per tre anni.

Il regime fiscale ai fini delle imposte dirette

La ditta individuale agricola è tassata sempre sulla base della rendita catastale del terreno. Quindi un imprenditore agricolo (in regime di  esonero o no), proprietario dei terreni , non paga alcuna IRPEF sul fatturato, ma soltanto sulla rendita catastale dei terreni. E’ stata introdotta, per il triennio 2017-2019, un’esenzione Irpef per i redditi fondiari dichiarati da parte dei coltivatori diretti e degli IAP, a condizione che essi siano iscritti alla previdenza agricola.

Le società di persone, società a responsabilità limitata e le società cooperative con la qualifica di  società agricole possano optare per la determinazione del reddito su base catastale. Come ribadito dal D.M. 213/2007 e dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 50/E del 2010, il reddito delle società agricole viene considerato quale reddito d’impresa ma viene assunto in base al reddito agrario.
La determinazione del reddito su base catastale riguarda solo le attività agricole dell’articolo 32 del TUIR svolte entro i limiti previsti dal predetto articolo.

La stessa facoltà viene concessa anche alle società di persone e le società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, le quali possono optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente del 25%.

Tutte le altre società di capitali determineranno il reddito agrario sulla differenza tra costi e ricavi come risulanti dal bilancio. Quindi alle società di capitali, che svolgono attività agricola (tranne per le S.r.l.), non è concesso alcun regime di favore per la determinazione del reddito. Infatti queste società sono considerate soggetti esercenti attività d’impresa e pertanto determinano l’imponibile fiscale come tutte le altre società di capitali soggette ad IRES.